Gas Fluorurati – Registro Nazionale

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012

Con riferimento al Registro, il D.P.R. si pone l’obiettivo di:

  • disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
  • disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature

L’articolo 15 del D.P.R conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Manutenzione periodica

Inoltre, per garantire la corretta installazione, manutenzione o riparazione dell’apparecchiatura o dell’impianto devono essere eseguite da personale qualificato delle manutenzioni periodiche. Le scadenze previste sono le seguenti:

  • almeno una volta all’anno per le applicazioni contenenti 3 kg o più di F-gas; (calcolare il GWP);
  • almeno una volta ogni 6 mesi per applicazioni contenenti;
  • almeno una volta ogni 3 mesi per applicazioni contenenti 300 o più kg di F-gas. (calcolare il GWP).